Verifica la prescrizione del tuo diritto al risarcimento

Scopri in pochi secondi se sei ancora in tempo per chiedere il risarcimento del danno. Il termine dipende dal tipo di responsabilità e dalla data dell'evento.

Un atto interruttivo (es. raccomandata di messa in mora, diffida, citazione) fa ripartire il termine da capo: se lo hai inviato, indica la data più recente.

Stima orientativa a scopo informativo, non sostituisce una consulenza legale. La decorrenza effettiva del termine, gli atti interruttivi e le eventuali sospensioni vanno sempre verificati sul caso concreto.

Come funziona la prescrizione del diritto al risarcimento

La prescrizione è il termine entro cui devi far valere il tuo diritto al risarcimento del danno: una volta decorso, il diritto si estingue e non è più possibile ottenere il ristoro. La durata del termine dipende dal tipo di responsabilità e la sua decorrenza dal momento in cui il danno si è manifestato ed è divenuto conoscibile.

  • Incidente stradale / RC auto: 2 anni (art. 2947, co. 2, c.c.); se il fatto è reato con prescrizione più lunga, vale quella.
  • Fatto illecito (responsabilità extracontrattuale): 5 anni (art. 2947, co. 1).
  • Malasanità: 10 anni verso la struttura/medico con contratto (art. 2946), 5 anni per la responsabilità extracontrattuale.
  • Infortunio sul lavoro (datore, art. 2087): 10 anni.
  • Prodotto difettoso: 3 anni dalla conoscenza, con decadenza a 10 anni dalla circolazione.
  • Contratto di assicurazione: 2 anni (art. 2952).

Un atto interruttivo (raccomandata di messa in mora, diffida, atto di citazione) fa ripartire il termine da capo. Vi sono inoltre casi di sospensione. Per questo lo strumento fornisce una stima orientativa: la valutazione definitiva va sempre fatta sul caso concreto.