Calcolatore del danno biologico
Stima orientativa del risarcimento per lesioni di lieve entità (invalidità permanente fino al 9%), secondo l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni.
Stima indicativa e non vincolante, basata sull’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (lesioni di lieve entità, invalidità permanente fino al 9%). Non sostituisce la valutazione medico-legale e legale del caso concreto.
Come si calcola il risarcimento del danno biologico nel 2026
Il danno biologico è il pregiudizio alla salute della persona, accertato dal medico legale. Per le lesioni di lieve entità (fino al 9% di invalidità permanente) la legge — art. 139 del Codice delle Assicurazioni — fissa criteri e valori aggiornati ogni anno con decreto ministeriale. Il risarcimento si compone di quattro voci.
Danno biologico permanente
Si calcola moltiplicando il valore del punto (aggiornato annualmente) per un coefficiente che cresce più che proporzionalmente con i punti di invalidità. L’importo si riduce dello 0,5% per ogni anno di età del danneggiato oltre il decimo: a parità di lesione, più si è giovani, maggiore è il risarcimento.
Danno biologico temporaneo
È l’indennità per i giorni di malattia: pari all’indennità giornaliera per ogni giorno di inabilità assoluta (100%), ridotta in proporzione per i giorni di inabilità parziale (ad esempio al 75% o al 50%).
Danno morale
Riconosciuto come percentuale — di norma fino al 50% — del danno biologico, per la sofferenza soggettiva patita a causa della lesione.
Spese documentate
Alle somme si aggiungono le spese mediche e di cura sostenute e documentate (visite, esami, farmaci, fisioterapia).
E se l’invalidità supera il 9%?
Per le lesioni di non lieve entità (macropermanenti, oltre il 9%) e per i casi di decesso non si applica la tabella di legge, ma le Tabelle del Tribunale di Milano, con una valutazione personalizzata. In questi casi il calcolo è più complesso e la stima automatica non basta: conviene una valutazione dedicata dello Studio.
Approfondimenti
Guide e risposte sul risarcimento del danno.