La riforma

Il 28 aprile 2016, è stata emanata la Legge N. 57 con la quale il Parlamento ha delegato il Governo a realizzare la riforma degli Uffici del Giudice di Pace accorpando i giudici di Pace ai Giudici Onorari di Tribunale (GOT), che rappresentano i Giudici monocratici Togati del tribunale.

E’ nato quindi un nuovo giudice: Il Giudice Onorario di Pace (futuro GOP).

Cosa cambia per i Giudici ?

I rappresentati del Pubblico Ministero ovvero i Vice Procuratori Onorari (VPO) saranno inseriti all’interno delle procure in un’articolazione denominata “ufficio dei vice procuratori onorari”.

Sono cambiati i requisiti di accesso alla magistratura onoraria, le cause di incompatibilità, la durata dell’incarico, gli illeciti disciplinari, l indennità dei magistrati onorari, che sarà in parte fissa ed in parte variabile, il regime previdenziale e assistenziale, il limite di età a 65 anni.

Cosa cambia per il cittadino e per l’avvocato ?

In relazione al diritto civile al nuovo Giudice Onorario di Pace ovvero il GOP, è stata attribuita

In materia civile:

  • La volontaria giurisdizione in materia condominiale
  • La volontarie giurisdizioni meno complesse in materia successoria e di comunione

La competenza per valore del nuovo Giudice di Pace è portata

  • Dagli attuali 5 mila euro fino a 30 mila euro
  • Per i sinistri e gl incidenti stradali stradali dagli attuali 20 mila euro fino a 50 mila euro
  • La possibilità di decidere secondo equità le cause dagli attuali 1100,00 mille euro fino a 2.500 mila euro
  • I procedimenti di espropriazione mobiliare, secondo le direttive del magistrato togato

In materia penale, saranno di competenza del Giudice di pace:

  • La minaccia semplice
  • Il furto perseguibile a querela
  • Il rifiuto di prestare le proprie generalità
  • L’abbandono di animali
  • Le contravvenzioni riguardante specie animali e vegetali selvatiche protette
  • I fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari