Il danno economico causato da un fatto illecito o da un inadempimento, composto dalle perdite subite (danno emergente) e dai guadagni mancati (lucro cessante).

Come funziona

Nel danno alla persona comprende le spese per le cure e l’assistenza, i danni alle cose e i redditi persi o che si perderanno per la ridotta capacità di lavoro, temporanea o permanente. Si distingue dal danno non patrimoniale, che riguarda beni senza valore di mercato come la salute e gli affetti.

Il danno patrimoniale va provato nel suo ammontare con documenti: fatture, buste paga, dichiarazioni dei redditi, preventivi. Quando una prova precisa è impossibile, il giudice può liquidarlo in via equitativa.

Riferimenti normativi

  • Artt. 1223, 1226 e 2056 c.c.

Un esempio

Un rappresentante di commercio resta immobilizzato due mesi dopo un incidente. Chiede il rimborso delle spese mediche, la riparazione dell’auto e le provvigioni perse nei due mesi, documentate con gli estratti provvigionali dell’anno precedente.

Approfondisci

Per approfondire: Risarcimento danni da lesioni personali.

Voci correlate: Risarcimento del danno emergente, Risarcimento del danno da lucro cessante e Riduzione della capacità lavorativa specifica.

← Tutte le voci del glossario