Il reato di atti persecutori: condotte ripetute di minaccia o molestia che causano alla vittima un grave stato di ansia o paura, il timore per la propria incolumità o per quella dei propri cari, o la costringono a cambiare abitudini di vita.

Come funziona

Lo stalking è previsto dall’art. 612-bis del codice penale. Bastano anche poche condotte, purché ripetute: telefonate e messaggi continui, appostamenti, pedinamenti, minacce, anche tramite social network.

La vittima ha diritto al risarcimento integrale: il danno morale per la paura e l’angoscia, l’eventuale danno psichico accertato e i danni patrimoniali, per esempio un trasloco o un cambio di lavoro forzato. Il risarcimento si chiede costituendosi parte civile nel processo penale o con una causa civile. Prima della denuncia, la vittima può chiedere al Questore l’ammonimento dello stalker.

Riferimenti normativi

  • Art. 612-bis c.p. (atti persecutori)
  • Art. 8 D.L. 11/2009 (ammonimento del Questore)

Un esempio

Dopo la fine di una relazione, l’ex compagno tempesta una donna di messaggi, si presenta sotto casa e la segue al lavoro; lei cambia percorso e orari per evitarlo. Denuncia i fatti, si costituisce parte civile e chiede il risarcimento del danno morale e delle spese sostenute.

Approfondisci

Per approfondire: Avvocato per la responsabilità penale.

Voci correlate: Danno morale e Danno psichico.

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