Il danno provocato da un animale selvatico, per esempio un cinghiale o un capriolo che attraversa la strada, del quale risponde di regola la Regione.
Come funziona
La fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, ma la gestione, la tutela e il controllo sono affidati alle Regioni. Per questo, secondo l’orientamento della Cassazione dal 2020, la richiesta di risarcimento si rivolge in genere alla Regione competente per territorio, che può poi rivalersi sugli enti a cui ha delegato le funzioni.
Il danneggiato deve provare che il danno è stato causato dall’animale selvatico: la dinamica e il collegamento tra animale e danno. Spetta alla Regione dimostrare il caso fortuito, cioè che l’evento non era prevedibile né evitabile. Negli incidenti stradali conta anche la condotta di guida: velocità e prudenza del conducente possono ridurre il risarcimento.
Riferimenti normativi
- Art. 2052 c.c., applicato alla fauna selvatica da Cass. civ., sez. III, n. 7969/2020
- L. 157/1992 (fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato)
Un esempio
Di notte, su una strada provinciale, un’auto urta un cinghiale sbucato dal bosco. Il conducente fotografa l’animale e il punto dell’impatto, chiama le forze dell’ordine per il verbale e poi chiede il risarcimento alla Regione.
Approfondisci
Per approfondire: Avvocato per il risarcimento da incidente stradale.
Voci correlate: Danno causato da animali domestici.