Il risarcimento per la perdita o la riduzione della capacità di avere rapporti sessuali o di procreare, causata da una lesione o da un errore medico.
Come funziona
È un pregiudizio che riguarda una sfera essenziale della persona e della coppia. Quando ha una base organica o psichica accertabile, per esempio una lesione midollare, un danno all’apparato genitale o una disfunzione dopo un intervento, rientra nel danno biologico, con un punteggio di invalidità e un’eventuale personalizzazione. In alcuni casi le conseguenze sulla vita di coppia danno diritto al risarcimento anche al partner.
Va provata la difficoltà o l’impossibilità di avere rapporti sessuali o di procreare, con certificazioni specialistiche (urologiche, ginecologiche, psicologiche) e con la valutazione del medico legale.
Riferimenti normativi
- Art. 583 c.p. (la perdita della capacità di procreare è lesione gravissima)
Un esempio
Un uomo di 35 anni, dopo una frattura del bacino in un incidente in moto, sviluppa una disfunzione erettile documentata dall’urologo. Il medico legale ne tiene conto nei punti di invalidità; la moglie può chiedere il danno per le ripercussioni sulla vita di coppia.
Approfondisci
Per approfondire: Risarcimento danni da lesioni personali.
Voci correlate: Danno biologico e Risarcimento del danno alla persona non patrimoniale.