Il danno provocato da un animale che ha un proprietario o un custode, del quale risponde chi ne ha la custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Come funziona

Chi possiede un animale, o se ne serve, risponde dei danni che l’animale causa, sia quando è sotto la sua custodia sia quando è smarrito o fuggito. Per liberarsi deve provare il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile e inevitabile che non dipende da lui: non basta dimostrare di essere stato attento.

Se l’animale provoca un incidente stradale, accanto alla responsabilità del proprietario va valutata quella del conducente, regolata dalle norme sulla circolazione dei veicoli. Per gli animali selvatici valgono regole in parte diverse, descritte nella voce dedicata.

Riferimenti normativi

  • Art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali)
  • Art. 2054 c.c. (circolazione dei veicoli)

Un esempio

Un cane scappato da un giardino attraversa la strada e fa cadere uno scooterista. Il proprietario del cane risponde dei danni, a meno che non provi un caso fortuito; il cancello lasciato aperto, da solo, non lo esonera.

Approfondisci

Per approfondire: Avvocato per la responsabilità civile.

Voci correlate: Danno causato da animali selvatici e Risarcimento del danno all’animale domestico.

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