La lesione temporanea o permanente dell’integrità fisica o psichica di una persona, accertabile da un medico legale, risarcibile a prescindere dalle conseguenze sul reddito.

Come funziona

Il danno biologico misura quanto la lesione ha peggiorato la salute del danneggiato rispetto a prima dell’evento. Si distingue in temporaneo, cioè il periodo di malattia fino alla guarigione clinica, e permanente, cioè i postumi che restano, espressi in punti percentuali di invalidità.

Dentro il danno biologico la giurisprudenza fa rientrare anche le ricadute sulla vita quotidiana: la vita di relazione, la sfera sessuale, il pregiudizio estetico, la maggiore fatica nel lavoro (capacità lavorativa generica o cenestesi lavorativa). Queste conseguenze non si sommano come voci separate ma pesano sulla personalizzazione del risarcimento.

Riferimenti normativi

  • Artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni private, che ne danno la definizione legale per i sinistri stradali
  • Art. 7, comma 4, L. 24/2017 (rinvio alle stesse tabelle per la responsabilità sanitaria)

Un esempio

Un ciclista investito riporta una frattura del polso che guarisce con una lieve rigidità. Il medico legale stima 60 giorni di inabilità temporanea e 6 punti di invalidità permanente: sono le due componenti del suo danno biologico.

Approfondisci

Per approfondire: Danno biologico: come si valuta e si risarcisce.

Voci correlate: Danno biologico permanente o invalidità permanente, Danno biologico temporaneo o inabilità temporanea e Tabelle danno biologico.

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