L’estinzione di un diritto che non viene esercitato entro il tempo fissato dalla legge; per il risarcimento del danno i termini vanno da 2 a 10 anni secondo il tipo di fatto.
Come funziona
La regola generale è la prescrizione ordinaria di 10 anni, che vale anche per la responsabilità contrattuale, per esempio quella della struttura sanitaria. Il risarcimento per fatto illecito si prescrive in 5 anni; quello per danni da circolazione di veicoli in 2 anni. Se il fatto è previsto dalla legge come reato e il reato ha una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, salvo quella sulla vita, si prescrivono in 2 anni; le prestazioni Inail in 3 anni.
La prescrizione si interrompe con una richiesta scritta di pagamento (messa in mora) o con l’avvio della causa: da quel momento il termine ricomincia da capo. Per questo è importante inviare per tempo una lettera formale, meglio tramite avvocato.
Riferimenti normativi
- Art. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria, 10 anni)
- Art. 2947 c.c. (fatto illecito 5 anni; circolazione dei veicoli 2 anni; fatto costituente reato)
- Art. 2952 c.c. (contratto di assicurazione)
- Art. 2943 c.c. (interruzione)
- Art. 112 D.P.R. 1124/1965 (prestazioni Inail, 3 anni)
Un esempio
Un automobilista tamponato a marzo 2024 invia una raccomandata di richiesta danni all’assicurazione a gennaio 2025. Da quella data il termine di 2 anni ricomincia a decorrere da capo.
Approfondisci
Per approfondire: Verifica se il tuo diritto al risarcimento è prescritto e Termine per il risarcimento danni da sinistro stradale.
Voci correlate: Prescrizione della responsabilità medica da mala sanità e Prescrizione reati.