Il termine entro cui chiedere il risarcimento per un errore medico: di regola 10 anni contro la struttura sanitaria e 5 anni contro il medico che non ha un contratto con il paziente.

Come funziona

Dalla legge Gelli-Bianco del 2017 la responsabilità sanitaria segue un doppio binario. La struttura, pubblica o privata, risponde a titolo contrattuale, con prescrizione di 10 anni. Il medico che opera all’interno della struttura, dipendente o collaboratore, risponde invece a titolo extracontrattuale, con prescrizione di 5 anni, salvo che abbia assunto un’obbligazione contrattuale diretta con il paziente, come nella libera professione.

Il termine decorre di regola da quando il danno si manifesta e il paziente può ragionevolmente collegarlo alla condotta sanitaria, che non sempre coincide con il giorno dell’intervento. La prescrizione si interrompe con una richiesta scritta di risarcimento inviata al responsabile.

Riferimenti normativi

  • Art. 7 L. 24/2017 (legge Gelli-Bianco)
  • Artt. 1218 e 2946 c.c. (struttura: responsabilità contrattuale, 10 anni)
  • Artt. 2043 e 2947 c.c. (medico: responsabilità extracontrattuale, 5 anni)
  • Art. 2943 c.c. (interruzione della prescrizione)

Un esempio

Una paziente operata nel 2021 scopre nel 2024 che il dolore persistente dipende da una garza dimenticata durante l’intervento. Può agire contro l’ospedale entro 10 anni e contro il chirurgo dipendente entro 5 anni, calcolati di regola da quando ha potuto collegare il danno all’operazione.

Approfondisci

Per approfondire: Avvocato per il risarcimento del danno da responsabilità medica e Verifica se il tuo diritto al risarcimento è prescritto.

Voci correlate: Risarcimento del danno contrattuale art 1218 codice civile, Risarcimento del danno extracontrattuale e Prescrizione diritti.

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