L’estinzione del reato per il decorso del tempo fissato dalla legge, che impedisce di arrivare a una condanna; è diversa dalla prescrizione della pena, che riguarda la pena già inflitta e non eseguita.
Come funziona
Di regola il reato si prescrive in un tempo pari al massimo della pena prevista, ma non meno di 6 anni per i delitti e 4 anni per le contravvenzioni. Il termine può essere sospeso o interrotto da alcuni atti del procedimento. Per alcuni reati i termini sono raddoppiati: tra questi l’omicidio stradale.
Le regole sul decorso della prescrizione durante il processo sono state modificate più volte negli ultimi anni: per sapere se un reato è ancora perseguibile serve una verifica sul caso concreto. Anche quando il reato è prescritto il danneggiato può chiedere il risarcimento al giudice civile, entro i termini della prescrizione civile.
La prescrizione della pena riguarda le condanne definitive non eseguite: la reclusione, la multa, l’arresto e l’ammenda si estinguono dopo tempi diversi, che dipendono dal tipo e dalla durata della pena.
Riferimenti normativi
- Art. 157 c.p. (prescrizione del reato; il sesto comma raddoppia i termini, tra l’altro, per l’omicidio stradale)
- Artt. 172 e 173 c.p. (prescrizione della pena)
Un esempio
Per un omicidio stradale i termini di prescrizione del reato sono il doppio di quelli ordinari: anche un processo lungo ha di regola il tempo di arrivare a sentenza. Per una lesione colposa lieve il termine è molto più breve.
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Voci correlate: Procedimento Penale e Prescrizione diritti.