Il risarcimento dovuto da chi non esegue, o esegue male, un’obbligazione assunta, come un contratto o il rapporto di cura con una struttura sanitaria.

Come funziona

Chi non adempie l’obbligazione deve risarcire il danno, a meno che provi che l’inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile. Il vantaggio per il danneggiato sta nell’onere della prova: deve provare il titolo (il contratto o il rapporto), allegare l’inadempimento e dimostrare il danno e il collegamento causale; spetta all’altra parte dimostrare di aver adempiuto correttamente o che l’inadempimento non dipende da lei.

Il diritto si prescrive di regola in 10 anni. Nel danno alla persona la responsabilità contrattuale riguarda tipicamente le strutture sanitarie, il trasporto di persone e i servizi turistici.

Riferimenti normativi

  • Art. 1218 c.c. (responsabilità del debitore)
  • Art. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria, 10 anni)
  • Art. 7 L. 24/2017 (responsabilità della struttura sanitaria)

Un esempio

Un paziente si sottopone a un intervento in una clinica privata e subisce una lesione nervosa. Agisce contro la clinica per inadempimento contrattuale: deve provare il ricovero, il danno e il collegamento con l’intervento; sarà la clinica a dover dimostrare di aver operato correttamente.

Approfondisci

Per approfondire: Avvocato per il risarcimento del danno da responsabilità medica.

Voci correlate: Risarcimento del danno extracontrattuale e Prescrizione della responsabilità medica da mala sanità.

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