Il danno causato da un fatto illecito al di fuori di un rapporto contrattuale, che obbliga chi lo ha commesso con dolo o colpa a risarcirlo.

Come funziona

È la regola generale della responsabilità civile: chi causa ad altri un danno ingiusto con un comportamento doloso o colposo deve risarcirlo. Rientrano qui la maggior parte degli incidenti stradali, le cadute per buche e insidie, le aggressioni, e la responsabilità del medico dipendente verso il paziente.

La prova è a carico del danneggiato, che deve dimostrare il fatto, la colpa o il dolo, il danno e il nesso di causalità. In alcuni casi la legge alleggerisce questa prova con presunzioni, per esempio per la circolazione dei veicoli, per le cose in custodia e per gli animali. Il diritto si prescrive in 5 anni, che diventano 2 per i danni da circolazione stradale.

Riferimenti normativi

  • Art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito)
  • Artt. 2051, 2052 e 2054 c.c. (cose in custodia, animali, circolazione dei veicoli)
  • Art. 2947 c.c. (prescrizione)

Un esempio

Un pedone inciampa in un tombino sollevato su un marciapiede comunale e si frattura un polso. Chiede il risarcimento al Comune, che risponde come custode della strada salvo la prova del caso fortuito.

Approfondisci

Per approfondire: Avvocato per la responsabilità civile.

Voci correlate: Risarcimento del danno contrattuale art 1218 codice civile e Prescrizione diritti.

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