Il danno da perdita della vita subito dalla vittima di un illecito che muore subito o dopo un tempo brevissimo; secondo la Cassazione non è risarcibile agli eredi.
Come funziona
Per anni si è discusso se la perdita della vita, in sé, fosse un danno che la vittima acquista e trasmette agli eredi. Nel 2015 le Sezioni Unite della Cassazione hanno escluso questa possibilità: se la morte è immediata la vittima non fa in tempo ad acquisire un diritto al risarcimento, e quindi gli eredi non possono ereditarlo.
Restano risarcibili: ai familiari, il danno proprio da perdita del rapporto parentale; agli eredi, il danno subito dalla vittima se tra le lesioni e la morte è trascorso un tempo apprezzabile (danno biologico terminale) o se la vittima è rimasta lucida nell’attesa della morte (danno morale terminale o catastrofale).
Riferimenti normativi
- Cass., Sezioni Unite, 22 luglio 2015, n. 15350
Un esempio
Un motociclista muore sul colpo in uno scontro frontale. I familiari non possono chiedere, come eredi, il danno per la perdita della sua vita, ma ciascuno può chiedere il proprio danno da perdita del rapporto parentale.
Approfondisci
Per approfondire: Danno da morte: cosa spetta ai familiari.
Voci correlate: Risarcimento del danno terminale e Risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale per decesso.